WHATSAPP ED EMAIL, ANCHE IN FORMATO SCREENSHOT, FANNO PIENA PROVA PROCESSUALE.
Con la Sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026, la Corte di Appello di Firenze si è espressa sul valore probatorio dei messaggi whatsapp e delle e-mail nel processo civile, quando questi siano prodotti in giudizio sotto forma di screenshot.
La Corte riconosce a tale tipologia di comunicazioni, anche se prive di firma, natura di documenti informatici e di riproduzioni rilevanti ai sensi dell’art. 2712 c.c. e ai sensi e per gli effetti di tale norma assumono piena efficacia di prova processuale, fatto salvo il caso in cui controparte non ne contesti specificamente la conformità alla realtà.
Pertanto, non è sufficiente una generica contestazione dell’utilizzabilità dello screenshot o della chat: il disconoscimento deve essere chiaro, concreto e circostanziato. Il mancato disconoscimento è una prova piena del fatto che il messaggio whatsapp, sebbene riportato in formato di screenshot, risulti formalmente inviato da una certa utenza o account.
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