INDENNITÀ DI TRASFERTA: DECIDIVA LA TEMPORANEITÀ DELLO SPOSTAMENTO
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26315 del 6 ottobre 2026, ha ribadito la distinzione tra trasferta e trasferimento, sottolineando come il requisito essenziale per il riconoscimento dell’indennità sia la temporaneità dello spostamento.
La trasferta consiste, infatti, nell’invio del lavoratore, per un periodo limitato, presso una sede diversa da quella abituale, mentre il trasferimento comporta una modifica stabile della sede di lavoro.
L’indennità di trasferta risponde quindi alle esigenze della prima fattispecie: compensa i disagi personali e logistici sostenuti dal dipendente durante l’attività lavorativa svolta fuori sede.
Nel caso all’attenzione della Corte, la società datore di lavoro giustificava il pagamento dell’indennità richiamando la differenza tra sede legale, sede contrattuale e luogo effettivo di lavoro.
La Cassazione ha respinto tale impostazione, rilevando che i lavoratori prestavano servizio, in maniera stabile, presso un’unica sede operativa. L’assenza di documentazione dionea a comprovare la trasferta e la continuità della prestazione hanno quindi escluso il diritto all’indennità.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta rileva quindi l’effettivo allontanamento dalla sede abituale, non la residenza del dipendente o la sede legale dell’impresa.
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