DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: LE DETERMINAZIONI DEL TRIBUNALE DI MILANO.
Dopo i chiarimenti forniti dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 508/2026, è stato il Tribunale di Milano ad esprimersi in materia di dimissioni per fatti concludenti, con la sentenza n. 4224 del 17 settembre 2026.
In tal caso il Giudice ha dichiarato la nullità delle dimissioni per fatti concludenti di una lavoratrice, richiedendone la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora.
La decisione di fonda sul mancato superamento del periodo minimo di assenza ingiustificata richiesto dalla legge per la cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti.
Il Tribunale di Milano, in linea con quanto già disposto dalla Corte di Appello di Bologna, chiarisce che in assenza di una specifica disposizione del contratto collettivo applicato, la soglia di assenza deve essere di quindici giorni, senza poter utilizzare automaticamente il termine previsto per il licenziamento disciplinare. Viene quindi ribadita la distinzione tra dimissioni per fatti concludenti e licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro.
Nel primo caso, la risoluzione opera al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, senza seguire un iter disciplinare.
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