SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO: L’INERZIA DEL DATORE DI LAVORO ESCLUDE IL LICENZIAMENTO.
La Cassazione, con ordinanza n. 7975 del 2026, si è di nuovo espressa sul tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto, confermando che una prolungata inerzia aziendale può essere interpretata come rinuncia tacita alla possibilità di recedere dal rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, una lavoratrice aveva superato il limite del periodo di comporto fissato dal contratto collettivo di settore, accumulando 134 giorni di assenza di malattia a fronte dei 120 giorni di comporto previsto dal ccnl.
Nonostante ciò, a seguito di rientro nel luogo di lavoro della lavoratrice, l’azienda aveva consentito la prosecuzione del rapporto di lavoro per oltre un anno prima di procedere al licenziamento.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto illegittima la decisione dell’azienda di utilizzare le precedenti assenze per giustificare il recesso dal rapporto di lavoro. Infatti, sebbene il superamento del periodo massimo di conservazione del posto, cd. comporto per sommatoria, costituisca di per sé un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il relativo potere deve essere esercitato dal datore di lavoro entro un termine ragionevole.
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