VISITE FISCALI, LA CASSAZIONE CHIARISCE: L’IRREPERIBILITA’ NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO
Con la sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delle visite fiscali durante l’assenza per malattia. Viene ribadito che la mancata risposta al controllo domiciliare non è, di per sé, sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa.
La Suprema Corte ha precisato che i verbali redatti dal medico fiscale, pur avendo natura di atto pubblico, fanno piena prova esclusivamente dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale e non delle valutazioni o delle espressioni ambigue in essi contenute. Diciture come “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, infatti, possono riferirsi tanto all’assenza del lavoratore quanto alla difficoltà di individuare correttamente l’abitazione, rendendo necessario un esame complessivo delle circostanze del caso.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha confermato la reintegrazione del lavoratore, ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito una prova certa dell’effettiva irreperibilità durante due delle tre visite fiscali contestate.
Quanto alla terza assenza, dovuta alla partecipazione del dipendente a una seduta fisioterapica senza preventiva comunicazione all’azienda, i giudici hanno ritenuto applicabile esclusivamente una sanzione conservativa, come previsto dal contratto collettivo di settore, escludendo quindi la legittimità del licenziamento.
La pronuncia riafferma un principio consolidato: l’onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del licenziamento disciplinare grava sul datore di lavoro e la sanzione espulsiva può essere adottata solo in presenza di prove chiare, contestazioni adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
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