SICUREZZA E RESPOSANBILITA’ NELLO SMART WORKING: LE NOVITA’ DELLA LEGGE 34/2026.

Il lavoro agile, inizialmente diffuso come soluzione emergenziale, è oggi una modalità strutturale che unisce flessibilità organizzativa e maggiore equilibrio tra vita privata e professionale. In questo scenario, il D.Lgs. 81/2008 si conferma il riferimento centrale per la tutela della salute dei lavoratori, anche alla luce delle trasformazioni digitali.

Le novità introdotte dalla legge n. 34/2026 segnano un passaggio decisivo con l’introduzione del nuovo comma 7 bis dell’art. 3, gli obblighi di sicurezza sono estesi anche alle prestazioni volte nei luoghi non nella disponibilità del datore di lavoro, quali abitazioni e spazi di co-working.

In assenza di un controllo diretto sull’ambiente, il centro della prevenzione diviene l’informativa scritta sui rischi, obbligatoria e destinata sia al lavoratore che al RLS. Tale obbligo è già previsto dalla legge n. 81/2017, ora rafforzato e reso penalmente sanzionabile.

Particolare attenzione è poi rivolta ai rischi legati all’uso di videoterminali, come affaticamento visivo, postura scorretta, stress. Oltre ai generali rischi fisici, si affiancano i rischi specifici del lavoro agile, che rilevano sotto l’aspetto organizzativo, come difficoltà nella gestione dei tempi di lavoro e isolamento, che incidono sul benessere psicofisico del lavoratore.

Secondo quanto sancito dalla norma, sebbene il datore di lavoro mantenga la responsabilità generale della sicurezza, il lavoratore è chiamato a cooperare attivamente, attenendosi alle misure di prevenzione e scegliendo ambienti idonei allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il rafforzamento delle tutele dei lavoratori assume un approccio sostanziale con il rapportamento dell’apparato sanzionatorio di natura penale in violazione degli obblighi informativi da parte del datore di lavoro.

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