VIOLENZA DI GENERE E DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA.

Con Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, l’INPS riconosce rilevanza agli atti persecutori e alle altre forme di violenza di genere ai fini della configurabilità delle dimissioni per giusta causa e del conseguente accesso alla NASpI.

La fattispecie trova fondamento nell’art. 2119 c.c., letto alla luce dell’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, richiamando altresì le pronunce della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, afferma: “In presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, sarebbe comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non potrebbe che ritenersi, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, involontario”.

L’INPS, attraverso il richiamo alla sopra menzionata giurisprudenza, nonché alla Raccomandazione Rec (2002) 5 del 30 aprile 2002 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che richiama gli Stati membri all’introduzione, allo sviluppo e al miglioramento delle politiche nazionali di contrasto alla violenza, improntate alla massima sicurezza e protezione delle vittime, oltre che a una maggiore sensibilizzazione, attribuisce rilevanza agli atti persecutori e alle altre forme di violenza di genere, anche quando tali condotte, pur non necessariamente riconducibili all’ambiente lavorativo, siano tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa e da porre in concreto pericolo l’incolumità della vittima.

Il Messaggio INPS segna così un significativo ampliamento della tutela, valorizzando la protezione dell’incolumità personale quale elemento potenzialmente decisivo nella valutazione della non volontarietà dello stato di disoccupazione.

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