REINTEGRA DEL LAVORATORE: L’INDENNITÀ DI PREAVVISO VA RESTITUITA.

Con l’ordinanza n. 22187/2026, la Corte di Cassazione affronta gli effetti della reintegrazione del lavoratore licenziato sul diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

La corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Quando il licenziamento viene annullato e il rapporto di lavoro ricostituito, l’indennità sostitutiva corrisposta al lavoratore diviene una somma non più dovuta e pertanto il datore di lavoro acquisisce il diritto di ripetere l’indennità erogata.

La Cassazione precisa, inoltre, che il recupero riguarda esclusivamente l’importo effettivamente percepito dal lavoratore, ossia la somma netta, e non quella lorda comprensiva delle ritenute fiscali e previdenziali, che non sono mai entrate nella sua disponibilità.

Il credito restitutorio del datore di lavoro nasce solo con la sentenza che dispone la reintegrazione e costituisce quindi un fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale. Per questo motivo può essere opposto in sede esecutiva, mediante opposizione all’esecuzione, per compensare il credito risarcitorio vantato dal lavoratore, anche se non era stato fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

La pronuncia conferma così un principio di rilievo pratico: il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso sorge soltanto con la reintegrazione del lavoratore e, proprio perché successivo alla formazione del titolo esecutivo, può essere validamente opposto quale fatto sopravvenuto, evitando un’ingiustificata duplicazione di attribuzioni patrimoniali.

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