Comunicazione lavoro usurante    

L’art. 6 del D. M. 20/09/2011 prevede l’obbligo di trasmissione di una denuncia annuale dei lavori c.d. usuranti. Quest’anno l’adempimento dovrà essere effettuato entro il 2 aprile 2024.

Per i lavoratori somministrati tale obbligo deve essere assolto dalle Aziende Utilizzatrici al pari dei lavoratori diretti delle stesse.

Sono obbligati solo coloro che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti così come definito D.Lgs. n.67/2011:

  • lavori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (es. lavori ad alte temperature, del vetro cavo, in spazi ristretti, cassoni ad aria compressa);
  • lavoro dipendenti notturni (es. almeno 6 ore nella fascia dalla mezzanotte alle 5 per minimo 64 giorni l’anno);
  • lavori addetti a “linea a catena” (identificabili dalle voci di tariffa INAIL).

La sanzione per la mancata comunicazione dei lavori notturni va da un minimo di €500,00 ad un massimo di € 1.500,00.

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