BONUS ZES UNICA – CIRCOLARE INPS N. 10/2026

Il D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 luglio 2024, n. 95), c.d. Decreto Coesione, ha introdotto il cd. Bonus Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di sostenere e incentivare l’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, prevedendo un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, abbiano assunto lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Si precisa che tale incentivo, originariamente previsto con scadenza al 31 dicembre 2025, è stato ricompreso nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2026, che ne ha disposto la proroga.

In tale contesto, l’INPS, con la circolare n. 10/2026, ha fornito indicazioni operative in merito all’applicabilità dell’esonero contributivo nel settore della somministrazione di lavoro.

Nel dettaglio, la circolare specifica che «gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa nei confronti dell’utilizzatore nella forma a tempo determinato», equiparando così, ai fini della fruizione dell’incentivo, l’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con riferimento al profilo geografico, la circolare chiarisce che, in caso di somministrazione di lavoro, la sede rilevante ai fini dell’applicabilità della decontribuzione è quella presso cui il lavoratore presta effettivamente la propria attività lavorativa, ossia la sede dell’impresa utilizzatrice, e non quella dell’agenzia di somministrazione.

Ne consegue che, qualora il lavoratore svolga la propria attività presso un’unità locale ricompresa nelle regioni ZES, mentre l’azienda utilizzatrice abbia la sede legale al di fuori di tali zone, l’incentivo contributivo potrà comunque essere applicato.

Al contrario, qualora l’azienda utilizzatrice abbia la sede legale in una delle regioni rientranti nella ZES, ma il lavoratore presti la propria attività al di fuori di tali territori, l’esonero contributivo non potrà essere riconosciuto.

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