LAVORO STAGIONALE E PROROGHE: LA CASSAZIONE ESCLUDE I LIMITI DEL REGIME ORDINARIO NEI CONTRATTI A TERMINE
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 11269 del 27 aprile 2026 introduce un chiarimento rilevante in materia di lavoro stagionale. Nel dettaglio, la vicenda trae origine da un contenzioso tra una multinazionale e un lavoratore impiegato in attività stagionali, nell’ambito del quale, tra il 2015 e il 2018, erano stati stipulati quattro contratti a tempo determinato, poi prorogati complessivamente per sette volte.
La Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto illegittimo il superamento del limite massimo di cinque proroghe previsto dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/2015, disponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato e condannando la società al risarcimento del danno.
La Cassazione ha tuttavia ribaltato questa impostazione, ritenendo che il limite numerico delle proroghe non possa essere applicato in modo automatico al lavoro stagionale. Infatti, pur essendo tale limite previsto, nel regime anteriore al 2018, anche per i contratti a termine, i giudici chiariscono che esso non costituisce una regola autonoma.
L’articolo 21, infatti, va letto in collegamento con l’articolo 19, che disciplina la durata massima del contratto, il quale esclude espressamente le attività stagionali dal limite massimo di durata complessiva del contratto.
Secondo quanto disposto dalla Corte, da ciò deriva una conseguenza logica precisa: il limite alle proroghe presuppone necessariamente l’esistenza di un tetto massimo di durata, venendo meno tale presupposto, viene meno anche l’ambito applicativo del vincolo numerico delle proroghe.
Il lavoro stagionale, per la natura stessa delle attività svolte, si conferma così come un regime speciale e derogatorio rispetto alla disciplina generale, connaturato da esigenze produttive che sono cicliche e temporanee e che richiedono strumenti flessibili.
Il principio affermato esclude dunque l’applicazione del limite delle cinque proroghe ai contratti stagionali.
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