IN ATTESA DELLA UE, BRESCIA CHIARISCE LO STAFF LEASING.

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di staff leasing, sollevata in via pregiudiziale nell’ambito di contenzioso nazionale (v. Trib. Milano 9 maggio 2023, n. 883 e Trib. Trieste 14 novembre 2023), il Tribunale di Brescia si è recentemente espresso sul tema con la sentenza n. 419 dell’11 marzo 2026.

Secondo quanto affermato dal giudice bresciano, il principio di temporaneità (pari a ventiquattro mesi), previsto per i contratti di somministrazione a tempo determinato, non è applicabile allo staff leasing. In particolare, il Tribunale rileva che i limiti previsti dall’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 si riferiscono esclusivamente ai rapporti a termine; pertanto, il contratto di somministrazione a tempo indeterminato non è soggetto a tale disciplina. Esso, infatti, si fonda su un rapporto stabile tra lavoratore e agenzia.

La decisione evidenzia inoltre come il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore somministrato e Agenzia per il Lavoro rappresenti una relazione stabile e continuativa. A garanzia della posizione del lavoratore è, tra l’altro, prevista un’indennità di disponibilità.

Si attende ora l’imminente intervento della Corte europea per una definizione uniforme della materia. Nel frattempo, la pronuncia del Tribunale di Brescia costituisce un importante punto di riferimento per gli operatori del settore.

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