DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Con Sentenza 4 febbraio 2026, n. 857, il Tribunale di Lecce ha rimarcato i requisiti formali e temporali del diritto di precedenza del lavoratore assunto a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato, scandendo con precisione il momento in cui il diritto sorge in capo al lavoratore e i limiti alla operatività dello stesso

Con Sentenza 4 febbraio 2026, n. 857, il Tribunale di Lecce ha rimarcato i requisiti formali e temporali del diritto di precedenza del lavoratore assunto a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato, scandendo con precisione il momento in cui il diritto sorge in capo al lavoratore e i limiti alla operatività dello stesso.

Il Tribunale di Lecce con Sentenza n. 857/2026 ha affrontato il tema del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato del lavoratore assunto a tempo determinato, scandendo il momento in cui il diritto sorge e i limiti alla operatività dello stesso.

Secondo il Giudice, il diritto non sorge automaticamente alla fine del contratto a termine, ma solo nel momento in cui il lavoratore manifesta espressamente la volontà di avvalersene, manifestazione che deve essere effettuata dal lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Un altro elemento fondamentale riguarda la durata: il diritto di precedenza si estingue dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ciò al fine di chiarire che non è la manifestazione di volontà del lavoratore a far decorrere il termine del diritto di precedenza, bensì è opportuno far riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in esame innanzi al Tribunale di Lecce, alcune delle assunzioni ritenute lesive dalla ricorrente lavoratrice erano avvenuta prima che la stessa manifestasse la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, mentre altre erano state effettuate oltre i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La sentenza si pone in contrasto con una precedente pronuncia della Cassazione del 2024, che faceva decorrere il termine di 12 mesi dalla manifestazione di volontà.

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