Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 22/2015, le note dell’INPS

Con sentenza n. 90/2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4 D.Lgs. n. 22/2015, sotto il profilo dell’applicabilità dell’obbligo di restituzione integrale anticipata della NASpi da parte del lavoratore che, successivamente allo svolgimento di attività imprenditoriale, versi in una condizione di sopravvenuta e imprevedibile impossibilità di proseguire l’attività per causa a lui non imputabile e instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpi. La Consulta ha chiarito che, pur essendo vero che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato possa essere indice di mancanza di effettività dell’attività di lavoro autonomo o di impresa, lo svolgimento di attività imprenditoriale o di lavoro autonomo per un periodo apprezzabile consente di ritenere integrato il requisito dell’effettività e autenticità dell’attività svolta. Con la Circolare n. 36/2025, l’INPS, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, ha affermato che, in caso di interruzione dell’attività di lavoro autonomo e instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l’Istituto deve verificare la presenza di cause sopravvenute e imprevedibili, non imputabili all’interessato, che hanno impedito il proseguo dell’attività di lavoro autonomo o di impresa. L’INPS comunicherà poi all’interessato l’avvio del procedimento istruttorio per accertare l’indebita percezione del contributo e, alla chiusura del procedimento, notificherà l’eventuale provvedimento di indebito per ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione anticipata e non dovuta.

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