Risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta nel tempo

Tra le novità principali apportate dalla L.203/2024 in materia di lavoro, assume particolare rilievo l’introduzione di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore che si sostanzia in dimissioni “per fatti concludenti”. L’art. 19 della L. 203/2024 ha introdotto nel corpo dell’art. 26 del D.Lgs. 151/20215 il comma 7bis ai sensi del quale, nel caso in cui il lavoratore risulti assente ingiustificato oltre il termine stabilito dal CCNL o, in mancanza, per un tempo superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà implicita del lavoratore. Il datore di lavoro, dal canto suo, avrà l’onere di comunicare l’assenza all’INL territorialmente competente che procederà a verificare la veridicità di quanto comunicato. Si tratta di una novità significativa che solleva il datore di lavoro dall’onere di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore assente ingiustificato. Inoltre, trattandosi di dimissioni volontarie, il lavoratore non beneficerà della NASPI e il datore di lavoro non dovrà provvedere al pagamento del c.d. ticket di licenziamento.

Cerchi personale?

Se sei un’azienda o cerchi personale i nostri Professionisti sono a Tua disposizione noi di Job Italia possiamo aiutarti per segnalarti i candidati migliori e le selezioni di inquadramento contrattuale più corrette.

Vuoi candidarti?

Se non trovi quello che cerchi inviaci la tua candidatura spontanea!
Un nostro professionista sarà a tua disposizione per aiutarti a trovare l’offerta lavorativa giusta per te.

Leggi anche...
immagine
La sentenza n. 156 del 4 febbraio 2026 del Tribunale di Catanzaro, la quale ha chiarito che il controllo giudiziale si limita alla verifica della legittimità formale e sostanziale della sanzione disciplinare irrogata. In particolare, il giudice deve accertare la sussistenza del fatto contestato e il corretto svolgimento della procedura disciplinare, nonché la conformità della sanzione alla legge e ai contratti collettivi.
Leggi
immagine
Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro può costituire una valida giusta causa per le dimissioni del lavoratore, con conseguente diritto all’indennità di disoccupazione, cd. Naspi. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, respingendo il ricorso dell’Inps.
Leggi
immagine
Con Sentenza 4 febbraio 2026, n. 857, il Tribunale di Lecce ha rimarcato i requisiti formali e temporali del diritto di precedenza del lavoratore assunto a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato, scandendo con precisione il momento in cui il diritto sorge in capo al lavoratore e i limiti alla operatività dello stesso
Leggi
Leggi anche...
immagine
IN ATTESA DELLA UE, BRESCIA CHIARISCE LO STAFF LEASING.
Leggi
immagine
NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 59/2025: LE FAQ MINISTERIALI CHIARISCONO OBBLIGHI E CRITICITÀ OPERATIVE.
Leggi
immagine
PRIMI CENNI SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2023/970
Leggi
immagine
SICUREZZA E RESPOSANBILITA’ NELLO SMART WORKING: LE NOVITA’ DELLA LEGGE 34/2026.
Leggi
immagine
JOB DAY 21 APRILE – ANZIO
Leggi
immagine
IL GIUDICE NON PUO’ INCIDERE NELLA POLITICA DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO
Leggi
immagine
DIRITTO ALLA NASPI ANCHE IN CASO DI DIMISSIONI
Leggi
immagine
DIRITTO DI PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Leggi