DDL Lavoro: Nuove modifiche alla somministrazione di lavoro

Il Disegno di Legge n. 1532-bis recante “Disposizioni in materia di lavoro”, noto anche come “Collegato Lavoro”, introduce alcune importanti novità in materia di somministrazione di lavoro. Nello specifico, l’art. 10 del DDL interviene a modificare la disciplina della somministrazione di lavoro, istituto regolato dal Capo IV del D.Lgs. n. 81/2015. In primo luogo, occorre segnalare l’eliminazione del termine temporale fissato al 30 giugno 2025 previsto per l’impiego, oltre i 24 mesi, di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro e inviati in missione a termine presso l’Utilizzatrice. In secondo luogo, viene ampliato il novero di lavoratori esenti dall’applicazione de limite quantitativo previsto dall’art. 31, comma 2, D.lgs. n. 81/2015. In particolare, si registra l’eliminazione del limite del 30% anche in caso di somministrazione a termine di lavoratori stagionali e aziende start up. Inoltre, la novella legislativa modifica l’art. 34, comma 2 del D.Lgs 81/2015, prevedendo che le condizioni di cui all’art. 19, comma 1 del decreto non operino in caso di impiego di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Ne deriva che, in caso di impiego delle suddette categorie di lavoratori, non opera l’obbligo di apporre le c.d. causali al superamento del termine di 12 mesi, restando comunque fermo il limite massimo di 24 mesi. Altra importante novità riguarda l’introduzione delle c.d. dimissioni per fatti concludenti o dimissioni in bianco: nel caso in cui il lavoratore risulti assente ingiustificatamente per un periodo superiore a quanto previsto dal CCNL di categoria o, in mancanza di previsione contrattuale, per oltre 15 giorni, il datore di lavoro potrà considerare risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, dandone comunicazione all’INL che verificherà la veridicità della comunicazione.

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