Risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata protratta nel tempo

Tra le novità principali apportate dalla L.203/2024 in materia di lavoro, assume particolare rilievo l’introduzione di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore che si sostanzia in dimissioni “per fatti concludenti”. L’art. 19 della L. 203/2024 ha introdotto nel corpo dell’art. 26 del D.Lgs. 151/20215 il comma 7bis ai sensi del quale, nel caso in cui il lavoratore risulti assente ingiustificato oltre il termine stabilito dal CCNL o, in mancanza, per un tempo superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà implicita del lavoratore. Il datore di lavoro, dal canto suo, avrà l’onere di comunicare l’assenza all’INL territorialmente competente che procederà a verificare la veridicità di quanto comunicato. Si tratta di una novità significativa che solleva il datore di lavoro dall’onere di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore assente ingiustificato. Inoltre, trattandosi di dimissioni volontarie, il lavoratore non beneficerà della NASPI e il datore di lavoro non dovrà provvedere al pagamento del c.d. ticket di licenziamento.

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