LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA DA PARTE DEI GENITORI LAVORATORI

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla convalida delle dimissioni presentate nelle more del periodo di prova dai genitori lavoratori, tutelati ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

La procedura in parola – effettuata presso l’Ispettorato del Lavoro – ha infatti subito un’evoluzione normativa piuttosto marcata per l’effetto della “Riforma Fornero”, la quale ne ha allargato l’ambito applicativo, estendendola ai primi tre anni di vita del bambino.

Questa estensione ha, pertanto, sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – che, lo si rammenta, opera solo fino al primo anno di vita del bambino, in virtù di quanto previsto dall’art. 56 del D.lgs. n. 151/2001 – con l’intento di prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro: difatti, le dimissioni rassegnate nel corso del periodo protetto in commento potrebbero essere indotte dal Datore di Lavoro, sì da mascherare ciò che risulterebbe essere, altrimenti, un licenziamento discriminatorio e, come tale, sempre nullo, a prescindere dalla sua comminazione o meno nel corso del periodo di prova.

Pertanto, nel caso di specie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha voluto confermare che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere obbligatoriamente: “…convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dall’Ufficio Ispettivo del Lavoro Territorialmente Competente”, a norma dell’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001, anche qualora rassegnate nel corso del periodo di prova.

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