Interessi meno esosi per omesso versamento contributivo

L’Inps, con la circolare n. 71/2024, recepisce, da parte della Banca Centrale, la riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,50%.

Tale variazione incide sul tasso di dilazione e differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulla misura per la determinazione delle sanzioni civili.

Pertanto, a partire dal 12 giugno 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. E nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,75%.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni, si legge nel documento di prassi.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Nei casi di evasione, infine, la misura della sanzione civile è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

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