Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 32598 del 14 dicembre 2025: demansionamento e danno non patrimoniale

Con il provvedimento sopra citato, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla tutela della persona del lavoratore, riconoscendo la sussistenza del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona del lavoratore ex art. 2087 c.c.

La vicenda analizzata dagli ermellini riguardava un medico, dipendente di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria, il quale aveva dedotto di aver subito, nel corso degli anni, una condotta datoriale vessatoria ed omissiva, sostanziatasi nella costante privazione delle mansioni e nell’emarginazione dalle attività di reparto e da quelle scientifiche, nonostante l’inquadramento apicale del dipendente (dirigente oncologico con alta specializzazione).

La Cassazione ha chiarito che qualsiasi comportamento datoriale e, pertanto, sia il singolo atto quanto la condotta prolungata (come nel caso di specie) è fonte di responsabilità nel caso in cui ne derivi una lesione dell’integrità psico-fisica o della personalità morale del lavoratore.

Conseguentemente, la qualificazione di detto condotte a titolo di mobbing o straining assume una valenza meramente descrittiva, senza incidere sulla fondatezza della domanda risarcitoria, sempre e comunque basata sulla prova dell’illecito e del danno.

Per quanto concerne l’onere probatorio, gli ermellini hanno chiarito che l’esistenza del danno non patrimoniale non richiede una prova diretta, risultando accertabile anche mediante un ragionamento che, seppur presuntivo, sia altresì caratterizzato da unitarietà e fondato su una valutazione complessivamente ancorata agli elementi di fatto acquisiti.

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