“Bonus mamme”, i chiarimenti dell’INPS

L’INPS, attraverso il messaggio n. 401/2025, ha fornito chiarimenti sul funzionamento del c.d. Bonus mamme. Nello specifico, l’INPS  ha premesso che l’esonero previsto dall’art. 1, comma 180 della Legge di Bilancio 2024 (di seguito il testo “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”) era stato esteso in via sperimentale dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli , con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’INPS ha poi specificato che tale estensione cessa di trovare applicazione a far data dal 31 dicembre 2024. Resta fermo l’esonero contributivo per le madri che fino al 31 dicembre 2026, come previsto dal citato art. 1 comma 180, presentino il seguente requisito: essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 18 anni.

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