PENSIONE ENPAM E RESIDENZA ALL’ESTERO: TASSAZIONE DIFFERENZIATA TRA LAVORO DIPENDENTE E LIBERA PROFESSIONE.

Con la risposta a interpello n. 112/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile a una pensione ENPAM percepita da un medico residente in Lussemburgo e titolare di doppia cittadinanza italiana e lussemburghese. Il caso riguardava una pensione maturata sia per l’attività di medico specialista ambulatoriale svolta presso una ASL, sia per l’esercizio della libera professione.

Secondo l’Agenzia, la quota di pensione riferibile all’attività svolta presso il Servizio sanitario nazionale costituisce una pensione pubblica e resta imponibile esclusivamente in Italia, ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Diversamente, la parte dell’assegno pensionistico derivante dai contributi versati per l’attività libero-professionale e per l’iscrizione all’Albo professionale è tassabile esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente, in applicazione dell’articolo 22 della Convenzione.

Ne consegue che l’INPS deve applicare le ritenute fiscali solo sulla quota di pensione riferita all’attività dipendente. Qualora siano state effettuate trattenute anche sulla parte derivante dalla libera professione, il contribuente potrà richiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate, evitando così fenomeni di doppia imposizione.

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