TRASFERIMENTO LONTANO E DIMISSIONI: LA CASSAZIONE NEGA LA NASPI QUANDO NON SUSSITE LA GIUSTA CAUSA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10559, ha ribadito un principio importante in materia di NASpI: le dimissioni rassegnate a seguito di un trasferimento, anche se verso una sede molto distante, non danno automaticamente diritto all’indennità di disoccupazione. Il caso riguardava un lavoratore trasferito da Genova a Catania che aveva deciso di dimettersi ritenendo impossibile proseguire l’attività lavorativa.

In primo grado la domanda era stata respinta, mentre la Corte d’Appello aveva riconosciuto la NASpI basandosi esclusivamente sulla distanza superiore ai 50 km. L’INPS ha però impugnato la decisione, evidenziando la mancata verifica delle ragioni organizzative del trasferimento e dell’eventuale inadempimento del datore di lavoro.

La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che la “giusta causa” di dimissioni richiede sempre un comportamento imputabile al datore, tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. La sola distanza geografica non è sufficiente ad integrare la giusta causa, occorre tener in considerazione le ragioni organizzative dell’azienda.

L’orientamento adottato dalla Corte ribadisce come la nozione di disoccupazione involontaria debba interpretarsi in senso rigoroso, venendo meno il diritto all’indennità di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore scelga di dimettersi pur potendo proseguire il rapporto di lavoro.

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