DIRITTO ALLA NASPI ANCHE IN CASO DI DIMISSIONI

Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro può costituire una valida giusta causa per le dimissioni del lavoratore, con conseguente diritto all’indennità di disoccupazione, cd. Naspi. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, respingendo il ricorso dell’Inps.

Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro può costituire una valida giusta causa per le dimissioni del lavoratore, con conseguente diritto all’indennità di disoccupazione, cd. Naspi. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, respingendo il ricorso dell’Inps.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva riconosciuto la legittimità delle dimissioni di un lavoratore a fronte di un’omissione contributiva protrattasi per ben sedici mesi. Secondo i giudici, tale comportamento rappresenta un grave inadempimento contrattuale, idoneo a compromettere definitivamente il rapporto fiduciario tra le parti.

La Cassazione ha ribadito che la valutazione della giusta causa, basata sull’art. 2119 c.c., spetta al giudice di merito e non può essere rivista in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Anche il requisito dell’immediatezza tra inadempimento e dimissioni va interpretato in senso flessibile, considerando un intervallo di tempo ragionevole e coerente con la situazione concreta.

Nel caso specifico, l’inadempimento era continuo e ancora in atto al momento delle dimissioni, rendendo quindi evidente il nesso causale. Infine, la Corte ha chiarito che le tutele previdenziali previste dall’ordinamento non eliminano la gravità della condotta datoriale, né la lesione del rapporto di fiducia, che resta centrale nel rapporto di lavoro.

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