LA CASSAZIONE TORNA SUL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE, STAVOLTA CON RIGUARDO AL CONCETTO DI “GIUSTIFICATEZZA”
Con l’ordinanza n. 26609 del 02.10.2025, la Suprema Corte, tornando sull’argomento di cui sopra, ha affermato in particolare che: “… ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente non è necessaria una analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.
In tema di licenziamento disciplinare del dirigente rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore deve riporre sul dirigente”.
Da vedere, adesso, quali saranno le applicazioni concrete di questa interessante ordinanza della Cassazione, la quale, nei casi di specie, sembrerebbe aver ampliato i poteri “decisori” del Datore di Lavoro.
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