IL GIUDICE NON PUO’ INCIDERE NELLA POLITICA DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO

La sentenza n. 156 del 4 febbraio 2026 del Tribunale di Catanzaro, la quale ha chiarito che il controllo giudiziale si limita alla verifica della legittimità formale e sostanziale della sanzione disciplinare irrogata. In particolare, il giudice deve accertare la sussistenza del fatto contestato e il corretto svolgimento della procedura disciplinare, nonché la conformità della sanzione alla legge e ai contratti collettivi.

Il potere disciplinare del datore di lavoro, pur essendo soggetto al controllo del giudice, deve essere esercitato nel rispetto della libertà di iniziativa economica e dell’autonomia organizzativa dell’imprenditore. Ne consegue che il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nelle scelte organizzative e gestionali dell’azienda.

In tal senso si colloca anche la sentenza n. 156 del 4 febbraio 2026 del Tribunale di Catanzaro, la quale ha chiarito che il controllo giudiziale si limita alla verifica della legittimità formale e sostanziale della sanzione disciplinare irrogata. In particolare, il giudice deve accertare la sussistenza del fatto contestato e il corretto svolgimento della procedura disciplinare, nonché la conformità della sanzione alla legge e ai contratti collettivi.

Tale controllo non si estende e non può incidere nel merito delle valutazioni discrezionali del datore di lavoro in ordine all’irrogazione della sanzione. Pertanto, nel settore privato, il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro né modificare la sanzione disciplinare, rendendola più lieve o più grave, ma può esclusivamente annullarla qualora risulti illegittima.

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La sentenza n. 156 del 4 febbraio 2026 del Tribunale di Catanzaro, la quale ha chiarito che il controllo giudiziale si limita alla verifica della legittimità formale e sostanziale della sanzione disciplinare irrogata. In particolare, il giudice deve accertare la sussistenza del fatto contestato e il corretto svolgimento della procedura disciplinare, nonché la conformità della sanzione alla legge e ai contratti collettivi.
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