D.L 159/2025, Dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto-legge n. 159/2025 ha introdotto importanti modifiche al testo Unico della Sicurezza, andando ad impattare direttamente sulle figure del Datore di Lavoro, dei lavoratori autonomi e, di converso, degli enti di formazione, richiedendo un adeguamento dell’organizzazione aziendale interna e una maggiore attenzione alla gestione dei rischi da parte del datore di lavoro.

Particolare attenzione merita la nuova qualificazione giuridica riguardante i Dispositivi di protezione individuale, che ha ampliato il novero dei DPI che il Datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione del lavoratore. Infatti, il nuovo testo dell’art. 77 del D.lgs. n. 81/2008 amplia il novero dei DPI anche a “specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.

Tale ampliamento del campo di applicazione della norma rende controversa la classificazione del capo di abbigliamento quale dispositivo di protezione individuale in quanto se il primo comma dell’art. 74 del TU Sicurezza definisce DPI “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, è lo stesso secondo comma della norma ad escludere dal novero dei DPI “a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”.

Da quanto emerge dal quadro normativo, il confine tra semplice capo di abbigliamento e DPI diviene di difficile delimitazione, anche in ragione del fatto che l’Allegato VIII del D.lgs. n. 81/2008, contiene un elenco meramente esemplificativo e non esauriente dei dispositivi di protezione individuale che, a ragione delle novità introdotte, sembra ampliarsi.

Sarà pertanto necessario far riferimento all’effettivo utilizzo del capo di abbigliamento in funzione di dispositivo di protezione individuale, allorché questo rivesta il ruolo di “barriera” tra l’ambiente esterno e la cute del lavoratore, anche qualora non vi siano degli elementi di pericolo evidenti quali calore, agenti chimici o rischi igienico sanitari.

Pertanto, in una logica “ad esclusione”, non dovranno ritenersi dispositivi di protezione individuale i soli capi di abbigliamento che hanno funzione di “identificazione aziendale”, decoro, senza rivestire alcun ruolo di protezione, come identificato nel DVR.

La nuova classificazione diviene consequenzialmente impattante per ciò che attiene l’obbligo di mantenere in condizioni di efficienza dei dispositivi di protezione individuale, la relativa manutenzione, questa, infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza, non può demandarsi al lavoratore (Sul punto, Cass., Sent. 4 agosto 2025, n. 22540).

Come è stato precisato dalla circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’identificazione dei capi di abbigliamento qualificabili come DPI e la relativa inclusione nell’ambito del DVR, sarà oggetto di accertamento ispettivo da parte del INL.

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