Novità Mercato del Lavoro Contratto a Tempo Determinato Legge 92/2012
- 17th martedì 2012
- Riforma Mercato del Lavoro
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Ecco alcune tra le novità della Riforma Monti – Fornero sul mercato del Lavoro in particolare per quanto riguarda i Contratti a Tempo Determinato.
Job Italia presenterà nel corso delle prossime settimane una sintesi delle principali novità della Riforma focalizzando la propria attenzione sulla trasparenza e sulla chiarezza dei contenuti, sia per l’Azienda che cerca profili sia per il candidato in cerca di Lavoro.
- Acausalità 1^ contratto: introdotta una nuova ipotesi di acausalità in caso di primo contratto di lavoro per massimo 12 mesi. Non prorogabile. Decorrenza 18 luglio 2012.
- Acausalità 6% per ragioni organizzative: in alternativa al punto precedente, viene introdotta una nuova ipotesi di causalità del contratto a termine al ricorrere di specifiche fattispecie (avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente), con accordo collettivo per non più del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva. Non prorogabile. Decorrenza 18 luglio 2012.
- 36 mesi di flessibilità consentita: nel computo del termine di durata massima di trentasei mesi dei rapporti a tempo determinato conclusi tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, devono essere inclusi anche gli eventuali periodi di somministrazione a tempo determinato. Decorrenza 18 luglio 2012.
- Stop & Go: elevati gli intervalli di tempo tra singoli contratti a termine: da 10 a 60 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi; da 20 a 90 giorni, per i contratti di durata superiore. Gli stessi accordi collettivi che possono introdurre “l’acausalità” del contratto di cui al punto precedente, al ricorrere delle stesse ipotesi già elencate, possono ridurre gli intervalli fino a un minimo, rispettivamente, di 20 e di 30 giorni. Decorrenza 18 luglio 2012.
- Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i termini: in base alla normativa vigente prima della Riforma, il rapporto di lavoro nell’ambito di un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi si trasforma a tempo indeterminato se prosegue dopo il 20° giorno dalla scadenza ovvero, nei contratti di durata pari o superiore a sei mesi, dopo il 30° giorno. La Riforma prevede ora che la trasformazione operi, rispettivamente, dopo il 30° e dopo il 50° giorno. In tali ipotesi, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Decorrenza 18 luglio 2012.
- ASPI: introdotto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,4%. Escluse da tale contributo aggiuntivo le assunzioni a termine, in sostituzione di lavoratori assenti, per attività stagionali e di apprendisti. Decorrenza 1° gennaio 2013.
- Nuovi incentivi all’occupazione di anziani e donne: viene sostituito il contratto di inserimento con un nuovo incentivo all’occupazione nel caso di assunzione, a termine anche in somministrazione, di lavoratori over 50 e donne. Decorrenza 1° gennaio 2013.
- Norme anti elusive: previste nuove disposizioni antielusive per l’accesso agli incentivi alle assunzioni. Decorrenza 18 luglio 2012.
- Dimissioni in bianco: introdotto un nuovo procedimento di convalida delle dimissioni. Decorrenza 18 luglio 2012.
Fonte: Legge n. 92/2012











